I giorni di sospensione sono una sanzione pecuniaria dell’Ufficio regionale di collocamento (URC). Se si violano gli obblighi di collaborazione e di riduzione dei danni, l’URC sopprime, a titolo di sanzione, alcune indennità giornaliere, anche se continuano a essere soddisfatti tutti gli altri presupposti.

Quando vengono inflitti i giorni di sospensione?

Vi vengono inflitti giorni di sospensione se:

  • siete disoccupati per colpa vostra
  • non vi adoperate a sufficienza per trovare un lavoro adeguato
  • non seguite le istruzioni dell’URC, in particolare se non accettate un lavoro adeguato, oppure se non iniziate o interrompete senza motivo giustificato un provvedimento inerente al mercato del lavoro
  • non fornite informazioni o violate il vostro obbligo di annunciarvi
  • ottenete o tentate di ottenere indebitamente l’indennità di disoccupazione

Numero di giorni di sospensione secondo il grado di colpa

Si applica quanto segue:

  • da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve
  • da 16 a 30 giorni in caso di colpa media
  • da 31 a 60 giorni in caso di colpa grave

Si tratta di giorni lavorativi. Se vengono inflitti 60 giorni di sospensione, occorre vivere circa tre mesi senza indennità di disoccupazione.

In caso di recidiva la durata della sospensione si allunga e viene esaminata la vostra idoneità al collocamento.

Sono considerati giorni di sospensione soltanto i giorni in cui adempite tutti i «presupposti per il diritto all’indennità».

Mitglied werdenNach oben scrollen